Proprietario del fondo dominante contitolare di quello servente. Si tratta di servitù soltanto se il comportamento nel quale si sostanzia non potrebbe essere ricompreso tra le facoltà del comproprietario. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 21858 del 9 ottobre 2020)

Ai fini della configurabilità di un diritto di servitù a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine in concreto al fine di verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri, o meno, nei limiti delle prerogative del comproprietario; solo quando tale limite sia superato, infatti, è possibile configurare un diritto in re aliena, ai cui fini l'intersoggettività del rapporto è assicurata dalla presenza di contitolari del fondo servente diversi da quello del fondo dominante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che conta è che la fruizione del bene costituito dal fondo assertivamente servente e che si trova in comunione tra più titolari non costituisca esplicitazione delle facoltà riconducibili a quelle che usualmente ciascun comunista potrebbe trarre dal bene: diversamente non si tratterebbe di servitù, ma di semplice godimento del cespite, godimento pari a quello ritraibile degli altri comunisti (diversi da colui che si trova ad essere titolare esclusivo del fondo assertivamente dominante).
Gli interpreti non dubitano che il principio "nemini res sua servit" sia rispettato anche nell'ipotesi in cui uno dei due fondi sia di comproprietà di più soggetti (cfr. Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.164; Di Lella, Sui limiti del principio "nemini res sua servit", in Foro it., 1973, I, p.3121 e ss.; Carlotti, "Nemini res sua servit" e servitù costituita dall'enfiteuta a favore di altro fondo del concedente, in Giur. agraria it., 1970, p.775). In giurisprudenza si vedaSi veda Cass. Civ. Sez. II, 6994/98.

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