Proprietario del fondo dominante contitolare di quello servente. Si tratta di servitù soltanto se il comportamento nel quale si sostanzia non potrebbe essere ricompreso tra le facoltà del comproprietario. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 21858 del 9 ottobre 2020)
Ai fini della configurabilità di un diritto di servitù a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine in concreto al fine di verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri, o meno, nei limiti delle prerogative del comproprietario; solo quando tale limite sia superato, infatti, è possibile configurare un diritto in re aliena, ai cui fini l'intersoggettività del rapporto è assicurata dalla presenza di contitolari del fondo servente diversi da quello del fondo dominante.