Alienazione dei beni, costituzione di diritti reali parziari (sostituzione fedecommissaria)



L'istituito non può disporre dei beni oggetto della sostituzione fedecommissaria, dal momento che essi sono destinati al sostituito. La legge ha, tuttavia, previsto l'eventualità in cui si palesi evidentemente utile addivenire alla alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, beni che possono essere ceduti, ai sensi dell'art. 694 cod.civ. nota1, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la quale dispone altresì circa il ricavato. E' infatti chiaro che talvolta occorre provvedere alla vendita proprio per evitare una perdita di valore del lascito. Si pensi al fabbricato in precarie condizioni manutentive, per riparare parte del quale si debba procedere alienandone una porzione. Quanto alla competenza, il provvedimento sarà emanato, previo parere del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 747 c.p.c. apri, dal tribunale del luogo di apertura della successione.

Tra gli interpreti ci si è interrogati circa la natura giuridica di questo potere di amministrazione di beni che, in quanto destinati finalmente ad altri (cioè al sostituito), non possono essere considerati come appartenenti a colui che ne dispone (vale a dire l'istituito). Al riguardo si è fatto riferimento alla nozione di ufficio di diritto privato nota2.

E' possibile che, al di fuori dell'ipotesi di utilità evidente, l'istituito possa procedere alla vendita dei beni fedecommessi? Costruendo la delazione a favore del sostituito come delazione sottoposta a condizione sospensiva (in cui l'evento consiste nella premorienza dell'istituito incapace rispetto al sostituito), si potrebbe prospettare la cedibilità del diritto dell'istituito, concepito come diritto risolutivamente condizionato. Ben potrebbe allora l'istituito cedere a terzi il proprio diritto, analogamente a quanto può fare in via generale il titolare di un diritto sottoposto a condizione risolutiva. Il tutto ovviamente sotto condizione sospensiva: l'eventuale avente causa dall'istituito vedrebbe retroattivamente risolto il proprio diritto, quando il proprio dante causa avesse a premorire rispetto al sostituito nota3. In caso contrario (vale a dire nell'ipotesi di premorienza del sostituito rispetto all'istituito), l'acquisto in favore dell'avente causa dall'istituito si consoliderebbe definitivamente.

Per quanto attiene alla possibilità da parte dell'istituito di porre in essere atti di disposizione "minori", occorre fare riferimento, previa valutazione di compatibilità, ai poteri spettanti all'usufruttuario, al quale in un certo senso l'istituito può essere avvicinato (stante l'immanente limite scaturente dal fatto di dover comunque far salva la rerum substantia del bene oggetto del diritto). Dunque l'istituito potrà, secondo la preferibile opinione, costituire servitù attive, non tuttavia servitù passive, come tali destinate ad una perdurante efficacia nota4.

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Note

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La norma prevede anche la costituzione di ipoteche "a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie". Scopo della norma in questo secondo aspetto è quello di consentire e favorire il miglioramento dei fondi rustici nell'interesse generale della produzione, ma anche tutelando l'interesse del sostituito attraverso la necessaria autorizzazione giudiziale: Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.541.
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Così Natoli, L'amministrazione nelperiodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, Milano, 1969, p.53, secondo il quale ricorrerebbero, nella fattispecie, tutte le caratteristiche della figura: tali l'alienità dell'interesse, l'originarietà dei poteri dalla legge, la doverosità della funzione e l'esercizio del potere nomine proprio. La figura dell'istituito sarebbe connotata da due distinte posizioni giuridiche. Egli sarebbe, infatti, sia proprietario (ancorchè a termine) dei beni oggetto della sostituzione, sia amministratore della proprietà piena dei detti beni, diritto questo destinato al sostituito e disponibile previa autorizzazione giudiziale.
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In questo senso Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.381 e Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1169, che rilevano come inquesto modo il soggetto istituito non lederà gli interessi del sostituito, non verrà meno ai suoi doveri di titolare eventualmente interinale, né violerà il principio che gli vieta di alienare i beni sottoposti al fedecommesso.
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nota4

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.579.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TERZI, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, Padova, Succ. e Donaz., I, 1994

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