Accrescimento successivo nell'ambito del consorzio



L'art. 2609 cod.civ. dispone che, nel caso di recesso o esclusione di uno tra i consorziati, la quota di partecipazione del consorziato che abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ovvero sia stato escluso, si accresce agli altri proporzionalmente alle quote di ciascuno.

Come è evidente, la norma pone un'ipotesi di accrescimento successivo all'acquisto della situazione giuridica soggettiva cui si riferisce.

Si tratta o meno di un'eccezione rispetto ai principi generali in forza dei quali l'accrescimento si pone come vicenda attributiva alternativa rispetto alla successione in senso ampio, intesa come vicenda acquisitiva a titolo derivativo?

A questo proposito è decisivo esaminare natura e consistenza del concetto di quota consortile. Giova a questo proposito rilevare che la nozione di quota in tema di consorzio non è assimilabile alla nozione di quota di società.

Secondo un'opinione nota1, nel consorzio la quota esprimerebbe soltanto la misura ed il complesso degli obblighi di ciascun partecipante. Secondo altri nota2, più comprensivamente, riguarderebbe le quantità che il consorziato può comprare o vendere, palesemente limitando la nozione ai consorzi intesi a regolare la concorrenza per il tramite della predisposizione di contingenti e di quote predeterminate.

In ogni caso, quello che è certo è che la quota non esprime una quantità di elementi attivi, non consiste, cioè, in conferimenti come invece accade nell'ambito societario. Ne segue che non si evidenzia un problema di attribuzione di elementi attivi, di cespiti, di utili in esito al venir meno della partecipazione di uno dei consorziati. La locuzione accrescimento qui non si pone in conflitto alternativo con ulteriori criteri attributivi, semplicemente perché non v'è nulla da attribuire. Né gli obblighi afferenti alla qualità di consorziato sono tali da implicare una vicenda successoria: essi non debbono cioè essere intesi come elementi patrimonialmente passivi, bensì come regole da seguire nella misura in cui si partecipa al consorzio, regole che non possono non venir meno una volta che cessi la partecipazione del consorziato.

Si rifletta ulteriormente, a riconferma del fondamento delle cose dette, che la quota consortile non è considerata come negoziabile né può formare oggetto di cessione a terzi nota3.

Note

nota1

Volpe Putzolu, voce Società consortile, in Diz.dir.priv., a cura di Carnevali, vol.III, Milano,1981, p.390 e Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1987, p.269.
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nota2

Guglielmetti, La concorrenza e i consorzi, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.X, Torino, 1970, p.346.
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nota3

Franceschelli, Dei consorzi per il coordinameto della produzione e degli scambi. Artt.2602-2642, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.95.
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987
  • FRANCESCHELLI, Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi. Artt.2602-2642, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
  • GUGLIELMETTI, La concorrenza e i consorzi, Torino, Tratt.dir.civ.it. dir. da Vassalli, X, 1970
  • VOLPE PUTZOLU, Società consortile, Milano, Diz.dir.priv. a cura di Carnevali, III, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 147-2011/I, Scioglimento del consorzio e liquidazione del fondo consortile
  • Quesito n. 159-2011/I, Liquidazione del consorziato receduto o escluso; clausola contrattuale sui contributi dei consorziati

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