Accrescimento nella donazione



Nella donazione il II comma dell'art. 773 cod.civ. ammette espressamente la possibilità che il donante disponga l'accrescimento del beneficio in capo ai donatari accettanti rispetto alla parte destinata a quelli tra essi che non abbiano voluto o potuto accettare.

Ad esempio Tizio dona congiuntivamente con patto di accrescimento a Primo, a Secondo ed a Terzo un appezzamento di terreno: qualora Primo non accetti, la sua quota pari ad un terzo si accresce a quella destinata a Secondo ed a Terzo, di modo che questi ultimi conseguono non già un terzo, bensì metà ciascuno della proprietà del fondo. Dunque, nel caso di mancata accettazione di alcuno tra i donatari congiuntivi, si produce automaticamente a favore degli accettanti l'estensione quantitativa dell'acquisto intervenuto in forza dell'accettazione e non un nuovo ed autonomo acquisto.

Presupposti per il verificarsi dell'accrescimento nota1 sono i seguenti:

  1. Unitarietà dell'oggetto della liberalità, tuttavia frazionabile in quote ideali.
  2. Pluralità di soggetti donatari contemplati dal donante congiuntamente, con l'espressa clausola dell'accrescimento e, si deve ritenere, delle condizioni di operatività del medesimo. Si può, ad esempio, immaginare che il donante preveda che operi l'accrescimento nell'ipotesi in cui il donatario non accetti la liberalità perché rifiuta l'attribuzione, ma non nel caso della premorienza del medesimo. Qualora il donatario premuoia si farà allora luogo alla successione.
  3. Vacanza di quota di uno o più tra i condonatari. Il difetto di accettazione può derivare da una precisa volontà del (mancato) beneficiario, il quale non intenda profittare della liberalità, oppure dall'impossibilità che segue al decesso. Evidentemente il punto nodale della fattispecie consiste nella disposizione fatta dal donante, congiuntivamente a favore di una pluralità di donatari, in modo che la volontà di comunque beneficiare potenzialmente ciascuno nell'intero, escludendo la successione, sia chiara.

L'accrescimento qui opera nel senso di determinare la misura del diritto destinato ad un soggetto, per il caso in cui altri non consegua l'attribuzione a titolo gratuito. Non si verifica dunque nessun accrescimento di un diritto del quale si sia già titolare, bensì una maggiore potenzialità acquisitiva per l'ipotesi in cui qualcuno dei beneficiari non acquisisca la pars quota a lui destinata nota2.

Il fenomeno può essere costruito come una serie di proposte di donazione potenzialmente concernenti l'intero beneficio ciascuna effettuata ad ogni singolo donatarionota3: è sufficiente l'accettazione di uno di essi per produrre l'effetto traslativo in relazione all'intera attribuzione effettuata dal donantenota4 .

Né, una volta che il donatario ha accettato, il medesimo può ricusare l'effetto incrementativo che segue automaticamente all'accrescimento: esso interviene per propria autonoma forza, senza che vi sia bisogno di ulteriore accettazionenota5 .

A questa situazione segue altresì che, salva diversa determinazione del donante, il donatario accettante è anche tenuto ad eseguire gli eventuali pesi ed oneri che gravano sulla porzione dei mancati beneficiari dell'attribuzione liberale.

Note

nota1

Cfr. Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi, Milano, 1951, p.33.
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nota2

Robbe, voce Accrescimento, in N.sso Dig.it. vol.I, 1957,  p.177.
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nota3

Torrente, La donazione, Milano, 1956, p.391.
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nota4

Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1961, p.294.
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nota5

Tatarano, voce Accrescimento, in Enc.giur.Treccani, p.5.
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Bibliografia

  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • ROBBE, Accrescimento, N.sso Dig.it., I, 1957
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi, Milano, 1951
  • TATARANO, Accrescimento, Enc.giur.Treccani
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006


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