4 - Entrata in vigore delle norme sul controllo contabile


Massima

9 dicembre 2003

In mancanza di una clausola statutaria dalla quale si possa desumere - espressamente o implicitamente - che il controllo contabile spetta al collegio sindacale, diviene applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma che prevede la nomina del revisore o della società di revisione (art. 2409-bis cod. civ.).

Tuttavia, tenuto anche conto della mancanza di un termine entro cui la società deve provvedere a tale nomina, si deve ritenere che, fino alla deliberazione assembleare di nomina del revisore, il collegio sindacale mantenga il diritto-dovere di esercitare il controllo contabile, in virtù di un generale principio di prorogatio delle cariche e delle funzioni degli organi sociali, avallato tra l'altro dal nuovo art. 2400, comma 1, ult. frase cod. civ..

Pertanto, sia in presenza di siffatta clausola statutaria, sia in caso di prorogatio delle funzioni, appare pienamente legittima - anche al fine di contestuali o successive deliberazioni sul capitale sociale ovvero di deliberazioni che presuppongono una situazione patrimoniale di riferimento (ad es. al fine di valutare la capienza del limite quantitativo di emissione di obbligazioni) - l'approvazione del bilancio d'esercizio (o, in quanto compatibile, di un bilancio infrannuale) corredato della sola relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 cod. civ., comprensiva del giudizio di cui all'art. 2409-ter cod. civ..

Motivazione

Le norme che disciplinano il controllo contabile (artt. 2409-bis cod. civ. e ss.), ivi compresa quella che attribuisce tale funzione al revisore esterno in luogo del collegio sindacale, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004, posto che il "rinvio" al 30 settembre 2004 riguarda solamente la sopravvivenza delle clausole statutarie non conformi al nuovo diritto, già presenti al 1° gennaio 2004.

Nonostante l'immediata entrata in vigore della disciplina sul revisore contabile, può comunque darsi il caso della presenza di una clausola statutaria che attribuisce la funzione del controllo contabile al collegio sindacale, la quale mantiene efficacia sino al 30 settembre 2004 (ai sensi dell'art. 223-bis, comma quarto disp. att. cod. civ. [N.d.R. ora comma quinto]), a prescindere dai requisiti previsti dall'art. 2409-bis, comma 3 cod. civ.. (ovverosia anche nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio).

Tale clausola statutaria va ravvisata non solo quando viene espressamente affermato che il collegio sindacale esercita il controllo contabile, oltre al controllo di gestione, bensì anche quando lo statuto disponga un rinvio espresso alle funzioni di cui al previgente art. 2403 cod. civ. ovvero qualora lo statuto si limiti ad un generico riferimento alle funzioni del collegio sindacale a norma di legge, da intendersi in linea di massima come un rinvio alla disciplina anteriore alla riforma.

In mancanza di una clausola di tale tenore, non si verifica ad ogni modo un vuoto di funzioni negli organi sociali, posto che, così come i sindaci cessati per scadenza del termine mantengono pienezza di funzioni in regime di prorogatio sino al momento in cui il collegio è stato ricostituito (cfr. art. 2400, comma 1, ult. frase cod. civ. nuova versione), si deve ritenere che essi mantengano intatte le loro funzioni fino all'accettazione dell'incarico da parte del revisore o della società di revisione nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ..

Inoltre, la mancanza di un termine espresso, imposto dalla legge alle società per la nomina del revisore o della società di revisione, induce a pensare, nell'ambito di un sistema di norme transitorie volto a semplificare e rendere meno gravoso l'impatto della riforma nei confronti delle società preesistenti, che possa essere legittima (e non costituisca di per sé una grave irregolarità) la decisione dell'organo amministrativo di rinviare la convocazione dell'assemblea per la nomina del revisore (o per l'introduzione della clausola statutaria che attribuisce il controllo contabile al collegio sindacale) al momento in cui verrà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio. Ragioni di opportunità consigliano poi di prendere atto, in occasione di tale decisione dell'organo amministrativo, della continuazione dell'esercizio del controllo contabile da parte del collegio sindacale in carica.

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