Codice Civile art. 2403


DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
2. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Il collegio sindacale deve controllare l' amministrazione della società, vigilare sull' osservanza della legge e dell' atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l' osservanza delle norme stabilite dall' articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l' esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel numero 5 dell' articolo 2421.)

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