Violazione della clausola statutaria di prelazione: opponibilità al terzo acquirente e praticabilità del riscatto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12370 del 3 giugno 2014)

Si riconosce nella clausola statutaria di prelazione - accanto al carattere pattizio, connesso con l’interesse individuale dei soci stipulanti - il carattere sociale dell’interesse (organizzativo) sotteso alla clausola stessa, che è evidentemente proprio della società come tale e trascende l’interesse individuale di ciascuno dei soci. Tale natura di regola organizzativa, del resto, costituisce la ragione per la quale si afferma che gli effetti della clausola statutaria di prelazione siano opponibili anche al terzo acquirente: perché, appunto, si tratta di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non sottostare chiunque volesse entrare a far parte di quel gruppo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione sancisce, nel silenzio serbato dalla legge sul punto, l'efficacia reale della clausola di prelazione, specificandone portata e limiti.
Se infatti l'opponibilità della clausola statutaria che preveda la prelazione è tale da poter essere fatta valere nei confronti dell'acquirente della partecipazione sociale al quale la stessa è stata ceduta in violazione delle regole (nel senso che costui può legittimamente non essere ammesso a fruire dei diritti amministrativi ed economici riconducibili alla proprietà della quota), non altrettanto è a dirsi per l'esito estremo del retratto.
Non è praticabile infatti un'azione di riscatto per il cui tramite gli altri soci aventi diritto possano recuperare la titolarità della partecipazione sociale alienata in spregio alla clausola di prelazione presso l'acquirente, di modo che la tutela può esplicarsi sul piano risarcitorio.

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