Uso degli enti comuni da parte del singolo condomino: possibile installare un'antenna "individuale" sul lastrico solare condominiale? (Tribunale di Roma, Sez. V, sent. n. 2226 del 4 febbraio 2016)

Deve essere dichiarato il diritto del condomino alla installazione - sul lastrico condominiale - dell’antenna individuale senza arrecare pregiudizio all’uso concorrente degli altri condomini e salvaguardando il decoro estetico dell’edificio in rapporto alle dimensioni della attrezzatura, nonostante la preesistenza di un impianto centralizzato per la ricezione della televisione satellitare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, nonostante l'esistenza di un'antenna centralizzata idonea a servire le esigenze dell'intero stabile condominiale, è stato reputato sussistente il diritto del singolo condomino di installare una antenna destinata a sovvenire esclusivamente le sue esigenze (per fruire i servizi di una pay tv). Il diritto di fruizione del bene comune (tale infatti si palesava il lastrico solare di copertura dell'edificio) è subordinato unicamente all'accertamento della possibilità di un pari utilizzo da parte degli altri condomini e della mancata alterazione del decoro architettonico dello stabile. Va rimarcato come l'art. 1122 bis cod.civ. (che si occupa espressamente di impianti non centralizzati di ricezione televisiva e di produzione di energia rinnovabile) consente l'operazione, subordinandola alla necessità che sia realizzata "in modo tale da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio".

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