Trasformazione eterogenea di società lucrativa in associazione non riconosciuta. Assoggettabilità a fallimento. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1519 del 25 gennaio 2021)

La trasformazione di una società da un tipo ad una figura non dotata di piena personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria e senza escludere la fallibilità dell'originario ente trasformato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie, la controversia traeva origine dal reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 L. Fall. (rigettato dalla Corte d’Appello) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società cancellata dal Registro delle imprese in conseguenza dell'intervenuta deliberazione assembleare di trasformazione da società a responsabilità limitata in associazione sportiva dilettantistica. La S.C. affronta il tema della assoggettabilità a fallimento non già dell'ente associativo risultante dall'operazione straordinaria, bensì dell’entità societaria originaria antecedente alla trasformazione. Nonostante quest'ultima determini una modifica del contratto sociale originario, ciò non comporta la parallela perdita di “distinta e autonoma considerazione” della società ante operazione, una volta che la trasformazione siasi perfezionata. Quand'anche l'esito della trasformazione fosse stato quello di operare una modificazione del regime di responsabilità patrimoniale in capo al nuovo ente, assimilabile a quello delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 38 cod.civ., esso “non ha la forza di mutare retroattivamente il regime di responsabilità relativo alla struttura precedente al compimento dell’operazione”. Ne discende l'assoggettabilità a fallimento dell'ente lucrativo ante trasformazione. Questa non elimina infatti la continuità con la struttura giuridica originaria, poichè “i creditori di titolo anteriore al verificarsi della trasformazione si avvantaggiano del regime di responsabilità che è proprio della struttura precedente”.

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