Tar Puglia - sede di Bari - sez. III, n.3210/2004. Ai fini della ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione è sufficiente la Dia.

La ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione non deve essere necessariamente fedele al manufatto preesistente; la ricostruzione può anche prevedere modifiche al prospetto dell' edificio, prevedendo balconi al posto di finestre; in sede di ricostruzione è necessario rispettare soltanto i limiti di cubatura e di sagoma, modificando gli altri aspetti del fabbricato; la sagoma è cosa diversa dal prospetto; per la demolizione e ricostruzione è sufficiente la Dia e non è necessario il permesso di costruire.

Commento

L'art.3 del T.U. 2001 N.380 precisa la nozione di intervento di ristrutturazione edilizia. In quest'ultima, prima dell'adeguamento operato con il D.lgs. n.301/2002, era compresa anche la demolizione e successiva "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime", sia pure "fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Nel nuovo testo, più "liberale", è stato eliminato il riferimento alla "fedele ricostruzione", dal momento che la demolizione deve semplicemente essere seguita dalla "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente", sempre, beninteso, fatte salve le menzionate esigenze antisismiche. Ne segue che la ricostruzione ben possa, come deciso dal Giudice amministrativo, presentare differenze anche relativamente al prospetto dell'edificazione. Da rilevare come la DIA sia inoltre concepita, nella nuova strumentazione urbanistica, spesso addirittura strumento abilitativo concorrente rispetto al permesso di costruire.

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