Tar Calabria 1025/2000: Accessione invertita: giurisdizione del giudice ordinario

Il Dlgs 80/1998, nell'attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia, ha espressamente escluso le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa, mantenendo per esse la giurisdizione del giudice ordinario; ne consegue che, essendo l'espropriazione estranea alla disciplina urbanistico-edilizia, anche le questioni in materia di"accessione invertita" non possono considerarsi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Commento

Ancora una pronunzia in tema di accessione invertita.
Come è noto la giurisprudenza ha estrapolato il modo di disporre di cui all'art. 938 cod.civ., facendo applicazione del principio al caso della realizzazione dell'opera pubblica su suolo altrui, che conseguentemente diviene di proprietà dell'amministrazione. Ne deriva un'obbligazione risarcitoria in favore dell'originario proprietario. Il TAR ha deciso che la competenza sulla questione deve reputarsi rimasta in capo al giudice ordinario anche in esito all'emanazione del d. lgs. 80/1998, che ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica e di edilizia.

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