Superamento della presunzione di condominialità del bene di cui all'art.1117 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30025 del 21 novembre 2024)

Il criterio attributivo della proprietà comune previsto dall’art. 1117 cod.civ. può essere superato soltanto mediante la prova certa che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire a cura del soggetto interessato mediante la produzione di un titolo anteriore all’insorgenza del condominio, ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso pratico sottoposto alla decisione della S.C., veniva in considerazione una striscia di terreno utilizzata da tutti i condomini per raggiungere un'area condominiale, ma posta proprio davanti ad un portico di una porzione immobiliare privata adibita a locale commerciale. Il giudice di merito aveva statuito che, in assenza di titoli contrari, tale porzione aveva natura condominiale.
Allo scopo di giungere a tale conclusione occorre, gradatamente, verificare dapprima che il bene, per le caratteristiche strutturali di esso, risulti destinato oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari,. Successivamente che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pur quando tale riscontro fosse positivo, si può infine apprezzare l'eventuale acquisto per usucapione da parte dei singolo utilizzatore. In difetto di che, si impone la soluzione di ricondurre il bene al novero degli enti comuni.

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