Sulla realità del contratto di mutuo. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34116 del 6 dicembre 2023)

Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo. Ne consegue che. in caso di conclusione di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori, la consegna della somma può ritenersi avverata anche in presenza di un piano rateale di erogazione previsto nel contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La realità del contratto di mutuo richiederebbe la consegna materiale del denaro che ne costituisce l'oggetto ai fini del perfezionamento stesso dell'accordo. Se questo è vero in linea teorica, oggi pare del tutto impraticabile che possa avvenire la materiale traditio di denaro contante nelle mani del mutuatario (a tacer d'altro problematica anche in relazione alla normativa antiriciclaggio). Precisati questi aspetti, nessuno pone in dubbio che sia sufficiente l'accreditamento della somma mutuata in un conto corrente il cui saldo attivo sia posto a disposizione del mutuatario (ex multis Cass.Civ., Sez.I, 6686/94). Nel caso di specie la peculiarità era costituita dal fatto che, essendo il finanziamento finalizzato all'edificazione di un immobile in corso di costruzione, le somme di denaro dovessero essere erogate progressivamente, a stato di avanzamento. In questa ipotesi è stata ritenuta valevole ai fini del soddisfacimento del requisito della realità la creazione progressiva di tanti titoli di disponibilità di distinte somme di denaro per quante fossero le tranche collegate all'avanzamento dei lavori.

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