Sottotetto avente funzione di isolamento dell'ultimo piano. Non configurabilità del possesso "separato" ad usucapionem. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6114 del 24 febbraio 2022)

Il sottotetto di un edificio che assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso "ad usucapionem" dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza qui in commento si riallaccia alla copiosa giurisprudenza in materia di titolarità del sottotetto, dalla quale si distingue per la specifica angolazione del tema che tratta. Infatti non viene in considerazione la disamina dei criteri alla cui stregua dirimere la questione della spettanza del sottotetto (ovviamente in difetto di una espressa menzione in un titolo specifico), bensì della possibilità di acquistare il diritto dominicale sul sottotetto per usucapione. L'acquisto a titolo originario sarebbe precluso, secondo la S.C., in relazione a quel sottotetto che, per le caratteristiche strutturali, non potrebbe non essere destinato ad isolamento del piano inferiore e, conseguentemente, di proprietà del titolare del detto piano.

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