Società in accomandita semplice. Atti posti in essere da chi abbia perduto la qualifica di accomandatario. Effetti della eventuale ratifica. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2403 dell’8 febbraio 2016)
La ratifica degli atti compiuti dall'ex socio accomandatario per conto della società non può avere efficacia limitata ed estende dunque i suoi effetti anche agli atti compiuti nel periodo compreso tra la cessazione della carica dell'accomandatario e la nomina del suo successore.
Il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva, sicché il 'dominus' può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all'altro contraente.
La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del falsus procurator e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l'efficacia, non è modificabile in via interpretativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in ipotesi di sostituzione del socio accomandatario di una s.a.s., la comunicazione ai terzi di tale sostituzione, con contestuale assunzione, ad opera del nuovo legale rappresentate, delle obbligazioni contratte sino a quel momento dal precedente amministratore, abbia prodotto effetti fin dalla sostituzione stessa e non, come ritenuto dalla corte di merito, solo dalla sua avvenuta comunicazione).