Scrittura privata e certezza della data. Opponibilità al fallimento. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 36602 del 14 dicembre 2022)

L'inopponibilità di cui all'art. 2704 cod.civ., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in conseguenza, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta ad substantiam, l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto implica che il creditore non possa far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il concetto di opponibilità (che ha a che fare con la possibilità di far valere un elemento nei confronti dei terzi). Essa, riferita alla data apposta ad una scrittura che debba, ai fini della sua validità, essere stipulata per iscritto, non può che discendere dall'adozione del medesimo formalismo ad substantiam, non potendosene, secondo la S.C. dare contezza per altra via.

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