Responsabilità del venditore ex art. 1489 cod.civ.: esclusione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 57 del 4 gennaio 2018)

Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento giacché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una servitù ben evidente, stante la presenza di opere permanenti, grava l'immobile oggetto di compravendita. Il relativo atto contiene la clausola di stile secondo la quale l'immobile è libero da pesi, vincoli, oneri reali...
Quid juris? Secondo la S.C. la natura palese della servitù, la cui esistenza era ben nota alla parte acquirente, rende inapplicabile il rimedio di cui all'art. 1489 cod.civ., che prevede una responsabilità del venditore subordinata alla non apparenza e alla non conoscenza della servitù o dell'onere. In senso conforme si veda Cass. Civ., Sez. II, 8500/2013.

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