Registrazione telematica e responsabilità del notaio. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 15450 del 7 giugno 2019)

In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti e, salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso all'attenzione dei Giudici era costituito dall' atto costitutivo di "trust" autodichiarato che l'AE pretendeva di assoggettare ad imposta di registro proporzionale anziché fissa. Il tutto in base alla considerazione secondo la quale la qualificazione del relativo atto come avente effetti traslativi discendesse da una stima-interpretativa dell'Ufficio, ciò che conduceva a ritenere che la richiesta dell'AE si concretasse nel pagamento di imposta complementare e non già principale, dunque al cui pagamento il notaio non poteva essere considerato obbligato quale responsabile d'imposta.
Va peraltro chiarito che il notaio risponde dell’imposta principale anche in sede di registrazione telematica, dovendosi considerare come principale solo l’imposta risultante dal controllo della autoliquidazione ovvero da elementi che possono essere facilmente desunti dall’atto senza che siano necessari altri accertamenti.

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