Proprietà del sottotetto: rilevanza del titolo e, in mancanza, della funzione concretamente svolta. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 3627 del 14 febbraio 2018)
I sottotetti, seppure non espressamente nominati nell'elenco esemplificativo contenuto nell'art. 1117 c.c., sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, agli effetti di cui alla richiamata norma, qualora destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune. Al contrario, qualora non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorietà supposto dall'art. 1117 c.c. tra il sottotetto e la destinazione all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, giacché lo stesso sottotetto assolve all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento.