Prevalenza dell'ipoteca iscritta antecedentemente al sequestro penale conservativo pure in relazione a credito assistito da privilegio speciale immobiliare (ex art. 316 IV co c.p.p.). (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 34681 del 29 dicembre 2025)

Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all’art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nell'ambito delle cause legittime di prelazione, come è noto, il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca senza seguire le regole dell'anteriorità dell'esecuzione della formalità pubblicitaria, considerando proprio la poziorità immanente nella causa del credito che è legalmente predeterminata. Ciò premesso, pur dovendosi considerare questa regola, poiché il privilegio speciale immobiliare di cui al II comma dell'art. 316 c.p.p. trae origine dalla trascrizione del sequestro penale, ne segue la prevalenza dell'ipoteca che fosse stata iscritta precedentemente alla trascrizione del sequestro..

Aggiungi un commento