Preliminare di vendita. Clausola penale e risarcimento del danno per occupazione dell'immobile. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5651 del 23 febbraio 2023)

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 cod.civ., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette in rilievo come ben possa avere luogo cumulo tra clausola penale e indennità per la protratta occupazione dell'immobile oggetto del contratto l'inadempimento del quale si sia verificato. La forfetizzazione del quantum del danno di cui alla clausola penale infatti è relativa alle conseguenze dello scioglimento del contratto e non ha nulla a che fare con il tema, differente, della determinazione dell'entità di una somma che ha a che fare con l'indebita fruizione di un bene (a quel punto sine titulo) utilizzato dalla parte che si sia resa inadempiente.

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