Petitio hereditatis: legittimazione passiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 123 del 7 gennaio 2019)

Tramite l'azione di petizione d'eredità, l'erede chiede l'accertamento della propria qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando conseguentemente all'erede la sua qualità. Ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. L'azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento fa il punto, invero nel solco della consolidata opinione, in tema di legittimazione passiva relativamente all'azione di petizione ereditaria. Essa infatti si propone soltanto contro il mero possessore dei beni ereditari ovvero contro colui che afferma di essere tale in quanto erede. Nell'ipotesi in cui infatti mancasse la contestazione della posizione ereditaria, verrebbero infatti meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla più ordinaria azione di rivendicazione. Il petitum invero è il medesimo, cambiando tuttavia gli elementi soggettivi in parola.

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