Opponibilità delle convenzioni matrimoniali. Comunione degli utiii e degli acquisti. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17207 del 16 giugno 2021)

L’opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), è condizionata soltanto all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, prevista dall’art. 162 cod. civ., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell’art. 2647 cod. civ., atteso che l’art. 227 della legge n. 151 del 1975 non ha previsto l’ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.
Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l’onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. A ciò va aggiunto, con riferimento agli effetti dell’inopponibilità ed alla irrilevanza della eventuale conoscenza aliunde della convenzione, che le disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, comportano, come in ogni caso in cui la legge dispone che per l’opponibilità di determinati atti è necessaria una certa forma di pubblicità, che la forma di pubblicità costituita dalla suddetta annotazione non ammette deroghe o equipollenti e che resta anche irrilevante l’effettiva conoscenza della costituzione della convenzione che il terzo abbia altrimenti potuto conseguire, pur dovendosi escludere che l’annotazione predetta assuma in tal modo una funzione costitutiva, giacché l’unico effetto che condiziona è l’opponibilità ai terzi, mentre non incide a qualunque altro effetto sulla validità ed efficacia dell’atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che la comunione degli utili e degli acquisti è istituto riconducibile al tempo precedente la riforma del diritto di famiglia del 1975, non più accolto nella vigente normativa di cui al codice civile, la S.C. sancisce che la sua opponibilità ai terzi dipende unicamente dall'esecuzione della formalità relativa all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Non serve, in particolare, la trascrizione ex art. 2647 cod.civ., dal momento che la normativa transitoria non ne ha reiterato l'ultrattività rispetto alla pregressa disciplina.
Affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l’onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. Neppure sarebbe possibile, allo scopo di dar conto della conoscenza della convenzione in capo al terzo, la prova della sua effettiva conoscenza, essendo irrilevante la c.d. pubblicità di fatto.

Aggiungi un commento