Operatività della collazione. Natura predivisionale, conseguenze. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 509 del 14 gennaio 2021)

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia (sostanzialmente conforme a Cass. Civ. Sez. II, 3935/75) mette a fuoco la natura predivisionale dell'istituto, la quale postula che vi sia un relictum da attribuire a titolo ereditario. Tutto ruota sul concetto di coeredità, stante il tenore testuale dell'art. 737 cod.civ.: una volta che l'intero asse fosse stato esaurito per effetto di donazioni in vita effettuate dal de cuius (ovvero in combinazione con la disposizione di legati), non esistendo eredi, non potrebbe operare la collazione. Va tuttavia osservato come questo esito interpretativo non sia pacifico: in dottrina v'è infatti chi reputa attivo l'istituto anche nella riferita situazione (Così Forchielli, voce Collazione, in Enc. giur. Treccani, 1988, vol. VI, p.3; Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p. 128). Sul punto giova osservare da un lato come, a rigore, non possa mai dirsi che, al tempo dell'apertura della successione, non sussista in via assoluta alcun cespite, dall'altro come, ai fini di reputare sussistente l'obbligazione collatizia, possa prescindersi dalla logica della sussistenza in concreto di un relictum. Se la collazione trae origine dalla legge sulla scorta del difetto di una contraria volontà manifestata dal testatore, proprio la constatazione dell’intervenuta integrale assegnazione dei beni di costui e della parallela assenza di lesione della porzione legittima potrebbe aprire le porte alla constatazione dell’inesistenza di qualsivoglia obbligazione collatizia, ma sulla scorta di un preciso intento del de cuius.

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