Nuncius e non rappresentante chi abbia semplicemente specificato che l'oblato (il cui nome non era stato fatto, ancorchè si trattasse di soggetto individuabile) aveva accettato la proposta contrattuale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3433 del 14 febbraio 2014)

Assume la veste di nuncio, e non di rappresentante, colui il quale si limiti ad informare il proponente dell'avvenuta accettazione della sua proposta contrattuale, a nulla rilevando che tale informazione non contenga le generalità del contraente effettivo, se il proponente sia comunque in grado di identificarlo. (Nella specie, chiesto un preventivo per l'acquisto di un computer per conto di un terzo - di cui era stato comunicato l'indirizzo ma non il nominativo - questi aveva accettato la proposta, rifiutandosi, peraltro, di pagare il prezzo, per cui il venditore aveva evocato in giudizio il "nuncius"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito di rigetto della pretesa del venditore).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie, concluso comunque l'accordo contrattuale, si trattava di discernere la funzione svolta da colui che lo aveva concluso con il venditore. Quali conseguenze annettere al difetto di spendita del nome del soggetto nei cui confronti l'atto negoziale era destinato a sortire efficacia? La risposta, anche sulla scorta delle identificabilità di tale soggetto in base ad altri elementi diversi dal nome, è stata quella di far ricorso all'istituto dell'ambasceria. Il nuncio si limita a riferire l'altrui volontà, senza assumere la qualità di parte del contratto.

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