Non trascrivibilità nel registro degli atti di matrimonio delle unioni omosessuali. Validità del matrimonio tra persone aventi lo stesso sesso, ma la non trascrivibilità ne comporta l'inefficacia. Schizofrenia dell'ordinamento? (Appello di Milano, sent. n. 2286 del 6 novembre 2015)
L’impedimento alla trascrizione del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso nasce dall’attuale contesto normativo nazionale che non riconoscendo questa unione la rende inidonea a produrre effetti: l’inidoneità dell’atto alla produzione degli effetti giuridici che gli sono propri - categoria non ignota al diritto - si caratterizza come una inefficacia in senso stretto, non conseguenza di altro vizio, e si propone come reazione dell’ordinamento nei confronti di un negozio di cui si riconosce, in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo del quale l’ordinamento stesso fa parte, la intrinseca validità, oltre che la consistenza sociale, ma i cui effetti vitali sono però preclusi nel nostro Paese dalla mancata previsione legislativa. Ne consegue che nell’attuale quadro normativo, il matrimonio tra coppie dello stesso sesso non corrisponde alla tipologia del matrimonio delineato nel nostro ordinamento e non è perciò trascrivibile.