Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (DL 24 giugno 2014, n. 90)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144, in vigore dal 25 giugno 2014, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento contiene una serie di disposizioni destinate ad incidere sull'organizzazione della pubblica amministrazione, frammiste ad altre norme di varia portata.
Ai sensi dell'art.1 comma 1, si pone una regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, in base alla quale si prescrive il collocamento a riposo una volta raggiunti i limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio per un biennio e per i magistrati fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Il tutto allo scopo di favorire ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni.
L'art.10 prevede l'abolizione dei diritti di rogito in favore dei segretari comunali e provinciali.
L'art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate) apporta alcune modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di intervenire sulla partecipazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse.
Anzitutto, stabilisce che due dei tre membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche siano scelti non più necessariamente tra i dipendenti ma, per le società a partecipazione diretta, d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre, per le società a partecipazione indiretta, tra l’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante. Qualora i due membri siano scelti tra i dipendenti dell’amministrazione o della società è previsto l’obbligo di riversare i compensi assembleari all’amministrazione o alla società di appartenenza.
Analogamente, per i consigli di amministrazione composti da cinque membri, è previsto che tre su cinque siano scelti secondo i criteri di cui sopra. Le modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

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