Mediatore immobiliare: responsabilità per danni per aver fornito notizie inesatte. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18140 del 16 settembre 2015)
In un affare relativo alla compravendita di un immobile, è configurabile in capo al mediatore una responsabilità per danni al cliente, qualora egli non dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi non esatte e false, ovvero non comunichi circostanze da lui non conosciute ma conoscibili mediante l'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, l'immobile oggetto di compravendita prevedeva una veranda, adibita a cucina, abusiva).