Liquidazione del danno non patrimoniale, previsioni tabellari: le specifiche circostanze che conducono alla "personalizzazione" del danno devono essere compiutamente indicate dal giudice. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21939 del 21 settembre 2017)

Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronuncia introduce una limitazione alla personalizzazione dei risarcimenti del danno biologico: il giudice può liquidare un ammontare superiore a quello di cui alle tabelle soltanto nell'ipotesi in cui sussistano "irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale". Infatti soltanto in tale eventualità il pregiudizio risulta superiore a quello già insito nella forfettizzazione costituita dall'applicazione delle tabelle. In che cosa potrebbero concretizzarsi queste "irripetibili singolarità"? Verrebbero in esame "aspetti legati alla vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali... meritevoli di una differente... considerazione in termini monetari rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità". Diversamente, il riconoscimento di ulteriori risarcimenti si tradurrebbe in una indebita duplicazione delle voci di danno.

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