L'impiegata di studio non può intervenire negli atti in qualità di procuratrice, ma il divieto non si applica al ruolo di attestante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29456 del 15 novembre 2018)

L'art. 28 del codice deontologico dei notai, che vieta agli stessi - salva la ricorrenza di esigenze di carattere eccezionale - di far intervenire negli atti i propri dipendenti come procuratori, non trova applicazione nell'ipotesi in cui in cui questi ultimi si limitino alla mera attestazione di circostanze relative ad atti di notorietà riguardanti gli aventi diritto alla successione.
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'illecito riguardante la violazione in modo non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato - ai sensi dell'art. 147, lett. b), della legge notarile in correlazione con gli artt. 40, 41, 42 e 28 del codice deontologico - integra gli estremi di una fattispecie plurioffensiva, per cui non può ritenersi connotato dall'occasionalità il comportamento posto in essere con una pluralità di condotte protrattesi in un ampio lasso temporale, che di per sé escludono il verificarsi di un fatto propriamente episodico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si può comprendere il divieto, sanzionato dal codice deontologico notarile, di far svolgere il ruolo di procuratori ai dipendenti dello studio per conto di clienti. La prassi è invero ben differente in altri Paesi, ma la scelta italiana è stata quella di porre una separazione tra gli interessi dei clienti e la funzione del professionista.
La S.C., nel riformare la decisione di merito, ha escluso la violazione dell'art. 28 cit, avendo, nella specie, il collaboratore del notaio svolto un'attività di testimonianza riferita ad atti notori attinenti ad una vicenda successoria, su circostanze dallo stesso conosciute per esperienza diretta

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