L'esibizione in giudizio dell'estratto dell'atto di matrimonio recante l'annotazione del fondo patrimoniale è condizione di opponibilità del relativo vincolo ai terzi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23955 del 12 ottobre 2017)

L'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale non è condizione sostanziale di opponibilità dell'atto ai terzi richiesta dall'art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente, allo scopo di dar conto dell'efficace costituzione del fondo patrimoniale, produrre in giudizio la copia autentica dell'atto costitutivo dello stesso, dal momento che l'opponibilità del vincolo di cui al fondo consegue neppur già alla trascrizione dell'atto presso i registri dell'Ufficio del Territorio, bensì all'annotazione a margine del registro degli atti di matrimonio. A tal fine il documento probante è l'estratto dell'atto di matrimonio, certificazione dalla quale si ricava l'intervenuta esecuzione della formalità da parte dell'ufficiale dello stato civile.

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