L'esibizione in giudizio dell'estratto dell'atto di matrimonio recante l'annotazione del fondo patrimoniale è condizione di opponibilità del relativo vincolo ai terzi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23955 del 12 ottobre 2017)
L'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale non è condizione sostanziale di opponibilità dell'atto ai terzi richiesta dall'art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio.