Intercapedine posta sotto il solaio del piano terra. Natura di ente comune condominiale ex art. 1117 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23304 del 31 ottobre 2014)

L'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni di un edificio condominiale, che costituisce il suolo di esso, e la prima soletta del piano interrato, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle proprietà, deve essere considerata proprietà comune, in quanto destinata all'aerazione o coibentazione del fabbricato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Suolo e fondazioni dell'edificio condominiale sono enti comuni per espressa e testuale indicazione dell'art. 1117 cod. civ.
E il vespaio sottostante? Esso non è indicato in maniera specifica dalla predetta norma: ne segue la rilevanza dell'eventuale difforme indicazione contenuta nel titolo di acquisto ovvero dall'annesso regolamento condominiale che abbia natura contrattuale. In altri termini ben potrebbe esser stabilito convenzionalmente una specifica destinazione o un assetto proprietario peculiare dell'intercapedine tra le fondamenta e il solaio del piano terra. Il costruttore dello stabile, ad esempio, potrebbe riservarsi la proprietà di questo vano, provvedendo, in sede di stipula dei singoli atti di alienazione delle porzioni immobiliari, a specificare tale riserva. In difetto di ciò, anche prescindendo dalla destinazione dell'intercapedine a servizi di carattere collettivo, essa deve considerarsi ente comune condominiale.

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