Fidejussione. Necessità di espressa manifestazione della volontà negoziale. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 34239 del 23 dicembre 2024)

L'art. 1937 cod.civ., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronuncia chiarisce il senso del disposto dell'art. 1937 cod.civ., norma che prescrive, in tema di fideiussione, l'indispensabilità di una manifestazione espressa della volontà dell'obbligato. Essa non si deve intendere nel senso della imprescindibilità della forma scritta, ma della necessità che la volontà sia ritraibile direttamente, in modo espresso, non per facta concludentia. Ne segue, a livello probatorio, che, quand'anche l'intento di obbligarsi non risulti dallo scritto, se ne possa dare prova con ogni strumento disponibile, purché inteso a dar conto di una intenzione manifestata in modo chiaro ed inequivoco a dar vita al vincolo.

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