Fidejussione. Necessità di espressa manifestazione della volontà negoziale. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 34239 del 23 dicembre 2024)
L'art. 1937 cod.civ., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.