Estinzione della società: l’art. 28 del d.lgs 175/2014 ha natura sostanziale e novativa, non interpretativa. Irretroattività della disposizione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6743 del 2 aprile 2015)
Il comma 4 dell'art. 28, comma IV, d.lgs. n. 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva. Ne segue che il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziarla e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma II, c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce II presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).