Esenzione dall'imposta di successione ex art.3 comma 4 ter d,lgs. 346/1990. Applicabilità alle partecipazioni di società non residenti in Italia. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5674 del 23 febbraio 2023)

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche per le partecipazioni in società residenti in altro Stato nell'Unione Europea alle stesse condizioni normativamente stabilite per il passaggio di quote o azioni di società residenti in Italia e, cioè, che col trasferimento sia integrato o mantenuto, da parte degli aventi causa, il controllo di diritto sulla società partecipata e che gli stessi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai rilevante la conclusione della S.C., la quale reputa pienamente applicabile, ovviamente in base ai medesimi presupposti e condizioni, l'esenzione dall'imposta anche per la successione e gli atti di liberalità donativa afferenti a partecipazioni sociali di società residenti in altro Stato nell'Unione Europea.

Aggiungi un commento