Esenzione dall'imposta di successione e donazione e trasferimento di partecipazioni di società immobiliari. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 6082 del 28 febbraio 2023)

In tema di imposta sulle successioni e donazioni non sono agevolabili ex art. 3, comma 4 ter terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990, le partecipazioni in società immobiliari, che non svolgono attività d'impresa, sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, se l'agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un'irragionevole disparità di trattamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il titolo agevolativo al quale fa riferimento la S.C. ha come riferimento il passaggio generazionale dell'attività aziendale.Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, La ratio è chiara: consentire un "passaggio di consegna" a chi esercita un'attività imprenditoriale senza essere gravato da imposte che ben potrebbero manifestarsi come particolarmente onerose (tenuto conto dei valori in gioco nell'ambito di attività produttive). Tale ragione agevolativa non si riscontra però quando la società di fatto non sia altro se non un "contenitore" nel quale si rinvenga una mera sostanza immobiliare. In effetti una comunione, non un'impresa. Le agevolazioni non spettano.

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