Esclusa la risoluzione automatica del contratto preliminare di vendita immobiliare sol perché il bene sia gravato da usufrutto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5336 del 22 febbraio 2019)
Quando un contratto preliminare di vendita ha ad oggetto una cosa gravata da usufrutto e uno dei contitolari di tale diritto non presta il consenso al trasferimento del bene si ricade sotto la previsione dell’art. 1489 c.c., che riconosce al compratore la possibilità di domandare la risoluzione oppure la riduzione del prezzo, conformemente alla disposizione dell’art. 1480 c.c., nel caso in cui la cosa risulti gravata da oneri o da diritti di godimento non apparenti, dal medesimo ignorati e non dichiarati dal venditore che limitino il godimento della cosa stessa. La norma quindi esclude che la risoluzione possa essere pronunciata automaticamente.
In questa ipotesi, infatti, è necessario stabilire se l’acquirente avrebbe comunque comprato il bene a prezzo ridotto o non avrebbe acconsentito all’acquisto della cosa gravata dall’onere.