Eredità o legato? Disposizione testamentaria a titolo universale o particolare: criteri d’individuazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14315 del 24 giugno 2014)

A norma dell'art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l'universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell'eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato. L'indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra ipotesi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nella specie in cui il giudice, attendendosi correttamente al contenuto obiettivo dell'atto, ha valorizzato l'espressione «nomino mio erede» adoperata dal testatore prima di articolare in concreto il contenuto della o delle relative attribuzioni testamentarie.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si rimproverava al giudice di merito di aver qualificato come ereditario il lascito effettuato in favore di più soggetti di un fondo, val a dire di un unico bene, senza porre in paragone tale attribuzione con quella, da reputarsi principale, effettuata in favore di uno soltanto dei beneficiati. La S.C. respinge il ricorso: se correttamente motivata, la pronunzia sul punto della Corte di merito non è censurabile in Cassazione.
Giova in ogni caso rilevare come neppure l'espressa indicazione del beneficiario come erede o come legatario sarebbe decisiva, quando fosse contrastante con il tenore della disposizione, potendo al più corroborare le risultanze dell'indagine condotta dal giudicante sull'oggettiva natura del lascito (Cass. Civ. Sez. II, 6110/81)

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