Elemento soggettivo dello spoglio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19483 del 23 settembre 2011)

L’elemento soggettivo dello spoglio non richiede necessariamente la specifica finalità, perseguita dall’agente, di volere attentare all’altrui possesso, essendo al riguardo necessaria e sufficiente la consapevolezza di operare ledendo l’altrui signoria di fatto sul bene, seppure escluse dal convincimento di opere nell’esercizio del proprio diritto o, comunque, legittimamente, essendo escluso il ricorso alla materiale autotutela, al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’ordinamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La condotta dello spoliator non è qualificata da una specifica intenzionalità (quello che la scienza penalistica appellerebbe come "dolo specifico"). E' sufficiente al riguardo la mera coscienza dell'esistenza del diritto dominicale altrui sul bene oggetto dell'attività di appropriazione.

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