Divisione giudiziale. Estrazione a sorte, limitazione della misura dei conguagli in denaro. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 726 del 15 gennaio 2018)

In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura.
Nella divisione giudiziale il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il conguaglio in denaro esercita la funzione di perequare il valore degli assegni divisionali. Fatta eccezione per casi limite (si pensi all'ipotesi di una divisione tra tre fratelli di un immobile composto da trenta box auto perfettamente identici) infatti è pressoché impossibile formare lotti aventi un valore perfettamente corrispondente alla quota di diritto spettante a ciascun condividente. Ecco allora venire alla ribalta il conguaglio in denaro: all'assegnatario al quale sono stati attribuiti in natura beni aventi minor valore viene altresì conferito un conguaglio, consistente in una somma di denaro la cui erogazione è posta a carico del condividente apporzionato con beni aventi maggior valore. La vicenda possiede notevoli risvolti fiscali, dal momento che i conguagli sono caratterizzarti da un trattamento tributario assai più oneroso rispetto a quello ordinario proprio della divisione. Ciò premesso, la pronunzia evidenzia la rilevanza del criterio guida consistente nell'attribuire a ciascun contitolare beni in natura in misura tale da ridurre al massimo l'esigenza di far ricorso a conguagli in denaro.

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