Diritto di ciascun condividente all'assegnazione in natura



L' art. 718 cod.civ. , dettato in tema di divisione ereditaria, e l'art. 1114 cod.civ. , norma allocata in materia di scioglimento della comunione in genere, sono assolutamente consonanti nell'attribuire a ciascun contitolare il diritto a domandare l'attribuzione della propria parte mediante assegnazione di beni mobili o immobili in natura nota1, ovviamente a valere sulle cose che cadono in comunione (Cass. Civ. Sez. II, 2918/90). il Giudice deve privilegiare, tra più progetti divisionali, proprio quello che ha come effetto quello di contenere al massimo la misura dei conguagli, garantendo proprio che la quota sia prevalentemente costituita da beni in n natura (Cass. Civ., Sez. II, 726/2018).

L'applicazione pedissequa di questa regola fondamentale postula che si tratti di cose che possono essere comodamente divise in parti che corrispondano alle quote di diritto dei partecipi nota2. Gli artt. 719 e ss. cod.civ. assumono in considerazione l'ipotesi in cui non si possa o non si voglia procedere nel modo riferito in quanto si tratta di beni che, se divisi, cesserebbero di servire all'uso al quale sono destinati (art. 1112 cod.civ. ), immobili non divisibili (art. 720 cod.civ. ) ovvero beni non divisibili nell'interesse della produzione nazionale (art. 722 cod.civ.). Giova osservare che proprio l'esigenza di assegnare conguagli in denaro in misura assai rilevante, possa far concludere nel senso della non agevole e comoda divisibilità dei beni oggetto della comunione. Tale condizione, in combinazione con l'eventuale necessità di imporre pesi o limitazioni ai beni stessi in relazione alla assegnazione a proprietari diversi, può anche condurre all'assegnazione dei beni ad uno soltanto dei condividenti (Cass. Civ. Sez. II, 21612/2021).

Note

nota1

Tale attribuzione, se siano presenti beni appartenenti allo stesso genere, avverrà in maniera proporzionale, evitandosi così un frazionamento dei singoli cespiti. Cfr. Giannattasio, Delle successioni. Divisione-Donazione, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p.29.
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nota2

E' stato puntualizzato (Lener, La comunione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.327), come "l'indivisibilità o la non comoda divisibilità della cosa, per sè considerata, non impedisce a ciascun partecipante di chiedere la divisione: esclude solo la divisione in natura".
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Bibliografia

  • GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982

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