Divisione giudiziale. Applicabilità del c.d. "prezzo valore". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 31100 dell'8 novembre 2023)

In tema di imposta di registro, l’opzione per l’applicazione della disciplina del cd. “prezzo valore” di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga all’esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l’Amministrazione Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti (Cass. del 27/01/2023, n. 2581). La legge persegue, oltre che finalità agevolative del mercato delle abitazioni, finalità di prevenzione di prassi elusive o evasive di occultamento dei corrispettivi effettivamente pattuiti e finalità di riduzione del contenzioso precludendo l’attività di accertamento dell’amministrazione ove il contribuente attribuisca al bene un valore non inferiore a quello che deriva dalla “valutazione automatica” pari all’importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4). In rapporto alla segnalata correlazione tra esercizio dell’opzione e preclusione del potere accertativo del maggior valore da parte dell’ufficio, l’esercizio dell’opzione deve avvenire a tempo debito. Sotto questo profilo, l’art. 1, comma 497, cit., avendo avuto riguardo unicamente agli atti di trasferimento notarile, aveva previsto che l’opzione dovesse essere esercitata davanti al notaio e dunque al tempo dell’atto. Significativamente la Corte, nella ordinanza 5751/2018 ha evidenziato che, nel caso esaminato, l’opzione era stata correttamente esercitata mediante dichiarazione notarile integrativa del contenuto della sentenza ex 2932 c.c., al momento del versamento del residuo prezzo, prima dell’emissione dell’avviso. È pacifico, invece, che nel caso di specie l’odierno ricorrente ha chiesto l’applicazione del criterio del prezzo valore solo dopo aver ricevuto l’avviso di rettifica e precisamente con l’istanza presentata all’amministrazione perchè questa annullasse l’avviso in autotutela.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso come la Corte Costituzionale (sent. n. 6 del 15 gennaio 2014) abbia dichiarato illegittimo l'articolo 1, comma 497 della l. 266/2005, nella parte in cui ammetteva all'opzione "prezzo/valore" solto gli acquirenti in regime di libero mercato, non anche quelli in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
Su tale base, la S.C., con ordinanza n. 5751 del 9 marzo 2018, ha riconosciuto che l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo la disciplina del “prezzo valore”, è applicabile anche nell'ipotesi in cui il trasferimento dell'immobile sia avvenuto ai sensi dell'art. 2932 cod.civ, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. Lo stesso orientamento è stato espresso (si veda l'ordinanza n. 8610/2021) in tema di divisione giudiziale.
E' stato deciso, in particolare che, nel caso di trasferimento immobiliare intervenuto all'esito di un giudizio divisionale, la relativa opzione debba essere esercitata prima che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti (cfr Cassazione, pronuncia n. 2581/2023). Nel caso di specie, invece, la parte aveva domandato l'applicazione del "prezzo valore" solo dopo aver ricevuto l'avviso di rettifica e precisamente con l'istanza presentata all'Amministrazione perché questa annullasse, in via di autotutela, l'avviso di liquidazione.
Secondo i Giudici, la regola del “prezzo valore” rinviene applicazione anche ai trasferimenti operati per provvedimento giudiziale. ma avendo natura agevolativa è di stretta interpretazione, dovendo essere presentata “a tempo debito”.

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