Divisione ereditaria e criteri di attribuzione di bene non comodamente divisibile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22038 del 3 settembre 2019)

L'art. 720 c.c., non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. La preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità. In particolare deve considerarsi legittima l’assegnazione del bene al condividente che ha concluso un preliminare per l’acquisto di altre quote. La relativa ’istanza di attribuzione può essere avanzata anche in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il criterio dell'assegnazione al titolare della maggior quota non sia assoluto è assunto consolidato in giurisprudenza: il giudice ben può discostarsene, purchè fornisca idonea motivazione (cfr. in tale senso Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8233/2019). E' stato peraltro precisato che il procedimento divisionale non può trasformarsi in un'asta tra condividenti (Cass. Civ., Sez. II, 10216/2015). Nel caso di specie la Corte di merito, nel prendere atto che uno tra i condividenti non era titolare della quota maggiore, ha comunque ritenuto che l'assegnazione in favore dello stesso potesse rinvenire adeguata giustificazione dalla circostanza che costui avesse perfezionato un contratto preliminare con altri due condividenti, contratto in forza del quale si era obbligato ad acquistare le quote di costoro.

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