Distinzione tra area di sedime ed area di pertinenza. Il giardino adiacente al fabbricato condominiale non è assoggettato alla presunzione di cui all'art.1117 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11444 del 3 giugno 2015)
Il giardino adiacente l'edificio condominiale, se non è occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali, né destinato al servizio delle unità che vi si affacciano, non costituisce il "suolo su cui sorge l'edificio", né, rispettivamente, un "cortile", sicché la sua natura comune non può essere presunta a norma dell'art. 1117, n. 1, c.c., ma deve risultare da un apposito titolo.