Diritto all'accesso agli atti del procedimento: occorre essere titolari di un interesse concreto, personale ed attuale. Il titolare del fondo confinante è tale rispetto agli atti finalizzati al rilascio del permesso di costruire. (Tar Sicilia, Sez. II, sent. n. 374 del 4 febbraio 2016)
Il ricorso relativo all’ostensione degli atti relativi all’autorizzazione del permesso edilizio deve essere accolto perché palesemente fondato ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Il ricorrente, infatti, in qualità di proprietario di un fondo limitrofo a quello riferibile agli atti oggetto dell’istanza di ostensione in esame è certamente titolare di un interesse concreto, personale ed attuale, volto a verificare che i lavori posti in essere sulla suddetta area siano legittimi.
Ne consegue, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato nonché ordinato all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente di accedere agli atti relativi.