Dichiarazione dei redditi presentata dai coniugi congiuntamente ed accertamento tributario: responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione finanziaria. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2223 del 31 gennaio 2014)

L’amministrazione finanziaria può emettere un accertamento a carico del contribuente sulla base del reddito d’impresa del coniuge, con cui ha presentato dichiarazione congiunta, calcolato in virtù del principio dell’antieconomicità della gestione societaria. La responsabilità solidale dei coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito (art. 17, ultimo comma, della l. n. 114/ 1977) vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi.
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata
dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione
dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo
dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al netto delle questioni legate al meccanismo dell'accertamento fiscale e delle sue presunzioni che determinano una sostanziale inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, la pronunzia in esame si segnala per aver posto il principio in base al quale la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione dei redditi congiunta è tale in relazione al pagamento delle imposte, delle sovrattasse e delle pene pecuniarie iscritte a ruolo a carico anche di uno soltanto (nella fattispecie, il marito). Ciò vale anche per gli accertamenti che dipendano da condotte che non siano riconducibili al volere di entrambi i coniugi, poichè conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno soltanto degli stessi.

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