Corte Costituzionale 482/2000: Risarcimento del maggior danno per il ritardo del conduttore nel rilascio della casa

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 n. 431("Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"), nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'articolo 1591 del cod.civ. anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell'esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile.

Commento

Si rivela fondato il dubbio di legittimità costituzionale già precedentemente sollevato in riferimento all'art. 6 comma 6 della legge 431/98: ciò provocherà una ripresa del mercato delle locazioni?

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