Contratto preliminare di vendita immobiliare e clausola condizionale risolutiva contemplante il difetto di regolarità urbanistica del bene. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22310 del 30 settembre 2013)

La pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la risoluzione ipso iure qualora il bene, che ne costituisce l'oggetto, non venga condonato sotto il profilo urbanistico entro una determinata data, per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, deve qualificarsi come condizione risolutiva propria, piuttosto che come clausola risolutiva espressa, determinando l'effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell'avverarsi di un evento estraneo alla volontà dei contraenti (sebbene specificamente dedotto pattiziamente) nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune, e non quale sanzione del suo inadempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie di trattava di decidere se la pattuizione contemplante la mancata regolarizzazione urbanistica del bene dovesse essere qualificata come clausola risolutiva espressa ovvero come condizione risolutiva. Nel primo caso la mancata attivazione della parte promittente ne avrebbe decretato l'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto, nel secondo la condotta della parte rimane in secondo piano, valorizzandosi esclusivamente il profilo effettuale. La mancata regolarizzazione urbanistica per tale ultima via condurrebbe unicamente all'inefficacia del contratto.

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