Conto cointestato al coniuge del professionista. Accertamenti e presunzioni relativi alle movimentazioni. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6947 del 17 marzo 2017)

La riconducibilità dei versamenti effettuati dai lavoratori autonomi e dai professionisti sui propri conti correnti ai compensi dai medesimi percepiti è assistita dalla presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'Erario, che data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, ed è superabile soltanto dalla prova contraria fornita dal contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Commento

(di Daniele Minussi)
Squisitamente fiscale è la portata della pronunzia in considerazione, in forza della quale è stato deciso che anche nell'ipotesi in cui il conto corrente bancario risulti intestato pure al coniuge del professionista, è possibile presumere che le movimentazioni siano riconducibili all'attività professionale. Insomma: prelievi e versamenti da giustificare anche quando il conto è cointestato.

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