Cessione di azienda o cessione dei singoli beni che la compongono? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8885 del 4 aprile 2024)

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere sottoposta ad IVA; ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (v. Cass., 30 giugno 2021, n. 18402; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33486; Cass., 17 novembre 2017, n. 27290; Cass., 22 gennaio 2013, n. 1405; Cass., 19 novembre 2007, n. 23857; Cass., 25 gennaio 2002, n. 897; Cass., 28 aprile 1998, n. 4319).
Si è, peraltro, rimarcato che – se può ascriversi alla fattispecie della cessione di azienda anche una sola parte dei beni ceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevano all’azienda oggetto di cessione, abbia tuttavia mantenuto un’organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un’attività d’impresa, seppur con inevitabili integrazioni che il cessionario abbia dovuto porre in essere, e ciò non di meno, – è pur sempre necessario che i beni ceduti conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa (Cass., 30 marzo 2021, n. 8748; Cass., 8 maggio 2013, n. 10740; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21481; Cass., 9 dicembre 2005, n. 27286); (…) La Corte ha, poi, escluso che una cessione di azienda possa identificarsi con la mera cessione di un’autorizzazione amministrativa (…)(così Cass., 30 giugno 2021, n. 18402); nonché che deve essere esclusa la potenziale idoneità dei fattori produttivi all’esercizio dell’impresa laddove emergeva la “necessità di eseguire “gravosissimi lavori di ristrutturazione”, – al fine di poter considerare il fabbricato, oggetto di trasferimento, elemento idoneo a concorrere alla svolgimento dell’attività di impresa avente ad oggetto la gestione di un residence, – e il … difetto di elementi idonei anch’essi a concorrere ad una siffatta attività economica (…) (così Cass., 11 maggio 2022, n. 14929).

Commento

(di Daniele Minussi)
Stabilire se un insieme di beni possa essere considerato un'entità aziendale oppure se essi debbano essere considerati singolarmente è apparentemente chiaro: solo un legame funzionale infatti è in grado di conferire ad un insieme di cespiti quella attitudine all'esercizio dell'impresa che contrassegna la consistenza aziendale. Quando però dalla teoria si scende alla pratica, può diventare arduo stabilire una linea di distinzione sicura. Essa si palesa peraltro rilevante non soltanto per gli aspetti tributari (IVA o registro). Si pensi al subingresso nei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod.civ., alla responsabilità per i debiti pregressi risultanti dai libri contabili ex art. 2560 cod.civ.: regole che rinvengono applicazione soltanto quando oggetto della cessione sia l'azienda e non già i singoli beni che la compongono.

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